Amministrazione Trasparente

 

Pubblicazione bandi comma 32 art. 1 legge 190/2012 decreto anticorruzione

STRALCIO LEGGE L. 190/2012 ART. 1 COMMA 32

Con riferimento al procedimento di cui al comma 16 , lettera b) le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicazione; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o forniture, l’importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche ai fini statistici, i dati informatici.

 

 

 

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